Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35601 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35601 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIANG MAODO N. IL 10/03/1946
avverso la sentenza n. 997/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 51901/13
Motivi della decisione
Niang Maodo ricorre avverso la sentenza 11.4.2013 della Corte
d’appello di Caltanissetta, che lo ha condannato per ricettazione e
detenzione finalizzata alla vendita di prodotti con marchio contraffatto,
lamentando violazione di legge in quanto per il reato di cui all’art. 474
cod. pen. si verserebbe in ipotesi di reato impossibile, mentre per il
reato di cui all’art. 648 cod. pen. non vi sarebbe prova della provenienza

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
I beni sono di provenienza delittuosa in quanto recanti marchi
contraffatti e la falsità tutela la pubblica fede e non solo la libera
determinazione dell’acquirente.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

delittuosa.

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