Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 356 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 356 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
PELLIZZON DANIELLA N. IL 26/12/1958
avverso il provvedimento n. 47/2014 GIUDICE DI PACE di TREVISO,
del 29/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2015

Pellizzon Daniella propone istanza di rimessione con riferimento al procedimento n. 1748/08
r.g.n.r., pendente dinanzi al Giudice di pace di Treviso, assumendo essere in atto una ‘grave
situazione’ locale tale da determinare ,
il quale non si era astenuto, nonostante un esposto del 28.1.08, nel procedimento penale n.2153/05
in cui l’istante era parte lesa, poi condannata alle spese del procedimento, dopo che erano state

Anche in altro procedimento (n.277/04) — assume la richiedente — era stata condannata al
pagamento delle spese processuali e le impugnazioni non avevano sortito alcun risultato utile, ma la
lettera inviata il 18.5.10 all’attenzione del Presidente della Corte di appello di Venezia e con la
quale si chiedeva di svolgere accertamenti sui giudici di pace e su quelli del Tribunale di Treviso
non aveva avuto risposta.
Inoltre — prosegue la Pellizzon — aveva dovuto subire numerosi soprusi defensionali e giudiziali a
motivo dei quali l’immobile di sua proprietà era andato all’asta, per cui aveva presentato un
esposto-denuncia in data 29.11.11, del quale non aveva avuto notizie, cui aveva fatto seguito altra
denuncia, in data 25.10.13, per rifiuto ed omissioni di atti d’ufficio a causa del rifiuto da parte della
cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Treviso di consegnare la copia del
fascicolo della relativa procedura, con successiva denuncia del 12.12.13 per falso ideologico che
non aveva però sortito alcun risultato.
Conclusivamente, la Pellizzon chiedeva che il proc. n.1748/08 venisse rimesso ad altro giudice di
pace presso altra circoscrizione di tribunale.
Osserva la Corte che la richiesta di rimessione è manifestamente infondata.
Come infatti statuito dalle Sezioni unite di questa Corte (28 gennaio 2003, n.13687), l’istituto della
rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice
naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva
delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la

translatio iudicii.

disattese le prove testimoniali richieste e pur essendo il reato ormai prescritto.

Per ‘grave situazione locale’ — hanno precisato le Sezioni unite — deve intendersi un fenomeno
esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge
e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un
pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come ufficio giudiziario della sede in
cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone

presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa.
Nel caso di specie, invece, nessun elemento la richiedente ha evidenziato in termini che possano far
ritenere concretamente turbata l’imparzialità di coloro che sono parti nel processo, atteso che
precedenti giudizi asseritamente conclusisi sfavorevolmente per la richiedente non possono dirsi
suscettibili di per sè di aver prodotto riflessi negativi sulla serenità e correttezza del giudizio in
corso, nei termini idonei a legittimare la translatio iudicii, a meno che non si versi in una situazione
di vero e proprio atteggiamento persecutorio, i cui estremi nel caso di specie non possono dirsi
sussistenti.
All’inammissibilità della richiesta segue la condanna della richiedente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile la richiesta e condanna Pellizzon Daniella al pagamento delle
spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2015

che partecipano al processo medesimo, e i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in

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