Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35598 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35598 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IBRAHIMI HAKIJA N. IL 26/12/1993
PALERMO ANTONINO N. IL 15/01/1991
avverso la sentenza n. 893/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 51720/13
Motivi della decisione
Ibrahimi Hakija e Palermo Antonino ricorrono avverso la sentenza
10.6.2013 della Corte d’appello di Brescia, che li ha condannati per vari
episodi estorsione consumata e tentata ed altro, il primo dichiarando che
il ricorso ha solo finalità dilatorie ed il secondo lamentando vizio di
motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
I ricorsi sono generici e manifestamente infondati.

La Corte territoriale ha congruamente motivato in relazione al
diniego delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali di
Palermo.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti
devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e singolarmente della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

Il ricorso di Ibrahimi è sostanzialmente senza motivi.

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