Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35597 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35597 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUCI MASSIMILIANO N. IL 02/06/1969
avverso la sentenza n. 501/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 51628/13
Motivi della decisione
Muci Massimiliano ricorre avverso la sentenza 20.6.2013 della
Corte d’appello di Lecce, che lo ha condannato per appropriazione
indebita, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alla immutazione del fatto contestato da truffa ad
appropriazione indebita ed alla affermazione di responsabilità per aver
ricevuto i titoli.

argomenti chiedendo l’assegnazione del ricorso ad altra Sezione.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e
perché svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha rilevato che non vi era stata immutazione
del fatto ma solo diversa qualificazione giuridica ed ha ritento la
sussistenza del concorso di persone nel reato con motivazione non
manifestamente illogica e quindi insindacabile in questa sede.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

Con nota difensiva datata 6.6.2014 il difensore ha svolto ulteriori

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