Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35596 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35596 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COVIELLO GIUSEPPE N. IL 28/06/1947 parte offesa nel
procedimento
c/
VILLANI MICHELE N. IL 06/12/1958
avverso l’ordinanza n. 1384/2012 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del
14/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 51602/13
Motivi della decisione
Coviello Giuseppe, ricorre avverso il provvedimento di
archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Potenza nei confronti di Villani
Michele, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento di
archiviazione è impugnabile solo per violazione del contraddittorio o per
abnormità, ipotesi che nel caso in esame non ricorrono.

che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento

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