Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35595 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35595 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
ACHAB MOURAD N. IL 24/03/1986
avverso la sentenza n. 70/2012 GIUDICE DI PACE di MASSA, del
17/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2013 la relazione fattadal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ekle.í, -1,4)
che ha concluso per g
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/07/2013

Ritenuto in fatto

1. II Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova,
ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di
Massa, deliberata il 17 agosto 2012, che ha assolto Achab Mourad – rinviato a
giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998, in
quanto, quale cittadino extracomunitario, aveva fatto ingresso o comunque si era
illegittimamente trattenuto nel territorio dello Stato italiano, alla data del 14

Nel ricorso il PG ricorrente, nell’evidenziare che il giudicante aveva assolto
l’imputato sul presupposto che lo stesso risultava già destinatario di un
provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Oristano e che nella sua
condotta erano semmai ravvisabili gli estremi del delitto di cui all’art. 14 comma
5 ter d. Igs. n. 286 del 1998, sicché, avendo il reato a lui contestato nel presente
giudizio carattere sussidiario lo stesso doveva essere assolto dall’accusa mossagli
– deduce l’illegittimità di tale decisione per violazione di legge e vizio di
motivazione.
A sostegno della proposta impugnazione il PM ricorrente contesta la fondatezza
delle rationes decidendi esposte nella sentenza impugnata, sostenendo che se
anche il fatto contestato fosse effettivamente riconducibile alla fattispecie di cui
all’art. 14 comma 5 ter d. Igs. n. 286 del 1998, delitto eccedente la competenza
del Giudice di pace, quest’ultimo, in ogni caso, non avrebbe dovuto prosciogliere
l’imputato ma dichiarare la propria incompetenza e disporre la trasmissione degli
atti al giudice competente a decidere sul fatto contestato, previa, occorrendo,
diversa qualificazione giuridica di quest’ultimo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere
accolto.
Impregiudicata la questione della più esatta qualificazione giuridica del fatto
contestato all’imputato, in assenza di più specifiche indicazioni sulla data di
emissione del provvedimento di espulsione, sull’effettiva esecuzione dello stesso
e in caso affermativo, sulla data di sua materiale esecuzione, preliminare ed
assorbente è il rilievo che il Giudice di pace, rilevato il dato fattuale
dell’emissione di un decreto di espulsione nei confronti dell’imputato, non
avrebbe dovuto senz’altro prosciogliere quest’ultimo dall’imputazione ex art. 10bis d. Igs. n. 286 del 1998 ma semmai dichiarare la propria incompetenza e
disporre la trasmissione degli atti al giudice individuato come effettivamente
competente.
(21–■

dicembre 2010 – perché il fatto non sussiste.

S’impone pertanto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dell’impugnata
sentenza, con rinvio al Giudice di pace di Massa per nuovo giudizio che sia
esente dell’errore rilevato in questa sede di legittimità. Circa l’identificazione del
giudice di rinvio, va detto che manca una norma specifica che ne consenta la
determinazione, ma si può enucleare la soluzione al problema dall’art. 623 cod.
proc. pen., da cui si desume il principio che, salva l’ipotesi di ricorso per saltum,
regolata dall’art. 569, comma 4, giudice di rinvio è il giudice equiordinato a
quello che ha emesso la sentenza impugnata. Ed il fatto che il legislatore in tema

materia, trova conferma nell’art. 39, comma 2, d. Igs. 274/00, che per i casi di
annullamento della sentenza da parte del giudice d’appello si riporta all’art. 604
cod. proc. pen., come archetipo, ampliando la casistica. Orbene, nel caso di
specie, potendo il pubblico ministero proporre appello solo contro le sentenze di
condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, il ricorso per
Cassazione, come più volte affermato da questa Corte, anche alla luce della
sentenza della Corte cost. n. 298 del 2008, è l’unico rimedio consentito (in
termini, Sez. 4, Sentenza n. 18667 del 23/2/2004, Rv. 228359; Sez. 4, Sentenza
n. 47995 del 18/9/2009, Rv. 245741), di tal che non si verifica l’ipotesi di ricorso

per saltum, che avrebbe reso applicabile analogicamente – in presenza del detto
vuoto normativo – l’art. 569, comma 4, con conseguente determinazione del
giudice di rinvio nel tribunale in composizione monocratica, giudice d’appello
sulle sentenze del giudice di pace ex art. 39 d. Igs. 274/00, ed in conformità ai
principi dianzi enunciati il giudice di rinvio va identificato, come si è detto, in
altro giudice dell’ufficio del Giudice di pace di Lugo.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di
Massa.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

di impugnazioni non si sia voluto discostare dai criteri generali che presidiano la

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