Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35594 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35594 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUNO GIUSEPPE N. IL 26/07/1960
avverso la sentenza n. 1185/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 51462/13
Motivi della decisione
Bruno Giuseppe ricorre avverso la sentenza 17.11a2012 della
Corte d’appello di Napoli, che lo ha condannato per ricettazione e falso
in titoli di credito, lamentando vizio di motivazione in relazione alla
affermazione di responsabilità, alla mancata qualificazione del fatto
come ipotesi lieve della ricettazione, alla mancata concessione della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., alla mancata
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e
meramente reiterativo dei motivi di appello.
La Corte territoriale ha motivato sulla responsabilità svolgendo la
considerazione che sul titolo erano state apposte le generalità
dell’imputato sostituendo l’originale intestatario. Il fatto lieve ed il danno
di speciale tenuità sono stati esclusi alle luce della complessiva
valutazione del fatto e dell’importo dell’assegno ed è stata motivata la
riaffermazione della recidiva e la misura della pena.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.
esclusione della recidiva ed alla misura della pena.