Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35593 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35593 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORREALE ENRICO N. IL 16/01/1971
avverso la sentenza n. 2650/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 51443/13
Motivi della decisione
Correale Errico ricorre avverso la sentenza 29.5.2013 della Corte
d’appello di Napoli, che lo ha condannato per rapina, lamentando vizio di
motivazione in relazione alla diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Le attenuanti generiche sono state concesse fin dal giudizio di
primo grado.

che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento

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