Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35591 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35591 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANCO DOMENICO N. IL 02/08/1986
avverso la sentenza n. 4129/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
28/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 52322/13

Motivi della decisione
Franco Domenico ricorre avverso la sentenza 28.8.2013 del
Tribunale di Bologna, che ha applicato la pena sull’accordo delle parti per
truffa, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione

stato minimo, sicché la pena avrebbe dovuto essere inferiore.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che in tema di patteggiamento, una volta esclusa con
adeguato apparato argomentativo la sussistenza di ipotesi di
proscioglimento ex articolo 129 cod. proc. pen., tutte le statuizioni non
illegittime, concordate dalle parti e recepite dal giudice precludono la
successiva proposizione, in sede di impugnazione di legittimità, di
eccezioni o censure attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato
consenso, che, essendo frutto del generale potere dispositivo riconosciuto
dalla legge alle parti e ratificato dal giudice, non può più dalle stesse essere
rimesso in discussione mediante ricorso per cassazione. (Cass. pen., sez.
I, sent. 6898 del 18.12.1996, dep. 25.1.1997, rv 206642).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
rawisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di duemila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

all’assenza di danno per la persona offesa o comunque lo stesso sarebbe

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