Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35588 del 24/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35588 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LUCA FABRIZIO N. IL 30/09/1979
avverso la sentenza n. 7899/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 51243/13
Motivi della decisione
Di Luca Fabrizio ricorre avverso la sentenza 24.6.2013 della Corte
d’appello di Napoli, che lo ha condannato per tentata estorsione,
lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione
all’affermazione di responsabilità, atteso che non vi sarebbe stata
minaccia.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e

La Corte territoriale ha motivato l’affermazione di responsabilità
rilevando che la minaccia può anche essere implicita.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

svolge censure di merito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA