Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35587 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35587 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IO VINO PAOLO N. IL 28/05/1974
avverso la sentenza n. 11391/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 51222/13
Motivi della decisione
Iovino Paolo ricorre avverso la sentenza 10.6.2013 della Corte
d’appello di Napoli, che lo ha condannato per tentata estorsione
continuata e violenza privata, lamentando vizio di motivazione e
violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche,
all’applicazione della recidiva, all’aumento per continuazione non
inferiore ad un terzo trascurando che la recidiva era stata elisa dal

n. 4 cod. pen. ed alla mancata unificazione dei reati sotto il vincolo della
continuazione con altri oggetto di precedente sentenza.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato,
generico e reiterativq dei motivi di appello.
La Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti
generiche per i gravi precedenti penali e per le stesse ragioni è stata
ritenuta la recidiva. È irrilevante il giudizio di comparazione rispetto
all’aumento per continuazione nei parametri edittali conseguenti alla
recidiva ritenuta. La continuazione con i reati giudicati in altro
procedimento è stata esclusa per il rilevante tempo trascorso.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

giudizio di comparazione con la circostanza attenuante di cui all’art. 62

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