Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35586 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35586 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINCELLI MARIA FELICIA N. IL 09/05/1955 parte offesa nel
procedimento
C’
IGNOTI
avverso il decreto n. 30039/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
29/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 51221/13
Motivi della decisione
Maria Felicia Vincelli, legale rappresentante di Unicredit
Management Bank S.p.A., ricorre avverso il provvedimento di
archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Roma, deducendo vizio di
motivazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto il provvedimento di
archiviazione è impugnabile solo per violazione del contraddittorio o per

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

abnormità, ipotesi che nel caso in esame non ricorrono.

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