Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35585 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35585 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPOSITO GIOVANNI N. IL 01/06/1954
avverso la sentenza n. 200/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 24/06/2014
•
R.G. 51151/13
Motivi della decisione
Esposito Giovanni ricorre avverso la sentenza 3.10.2013 della
Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, che lo ha
condannato per truffa consumata e tentata, lamentando vizio di
motivazione e violazione di legge in relazione all’aumenti pena per
continuazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto la doglianza non era stata
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.
dedotta nei motivi di appello.