Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35584 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35584 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DURANTE COSIMO N. IL 14/09/1958
avverso la sentenza n. 972/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 51135/13
Motivi della decisione
Durante Cosimo ricorre avverso la sentenza 8.5.2012 della Corte
d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che lo ha condannato
per tentata estorsione e lesioni, lamentando vizio di motivazione e
violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il
delitto di tentata estorsione. Il fatto avrebbe comunque dovuto essere
qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Avrebbe
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e
reiterativo dei motivi di appello.
La Corte territoriale ha motivato l’affermazione di responsabilità
sulla base delle dichiarazioni della madre dell’imputato, l’assenza di
prova del preteso diritto, peraltro pretestuosamente svolto. Nei motivi di
appello non era stata richiesta la circostanza attenuante della
provocazione ma solo le attenuanti generiche, negate per i gravi
precedenti penali.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.
dovuto essere riconosciuta la circostanza attenuante della provocazione.