Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35583 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35583 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALBANO GIOVANNI BATTISTA N. IL 01/10/1976
avverso la sentenza n. 67/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 51113/13
Motivi della decisione
Albano Giovanni Battista ricorre avverso la sentenza 23.4.2013
della Corte d’appello di Salerno, che lo ha condannato per
danneggiamento, lamentando violazione di legge in relazione
all’immutazione del fatto ed alla conferma per il reato di cui al capo B) e
per la mancata declaratoria di prescrizione del reato.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
immutazione del fatto per le modalità del danneggiamento, che dal capo
B) l’imputato era stato assolto in primo grado e che era intervenuta
sospensione della prescrizione in primo grado, sicché al momento della
pronunzia della sentenza di appello la prescrizione non era maturata.
La inammissibilità del ricorso impedisce il decorso della
prescrizione.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.
Il Consigliere relatore
DEPCZATATA1
IN CANCELLERIA
1 2 AGO 2014
Il Funziorzrio GiuciiziatiO
La Corte territoriale ha rilevato che non vi era stata nessuna