Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35583 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35583 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STABILE FRANCESCO N. IL 29/04/1968
avverso la sentenza n. 3773/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CAS SANO
Udito il Procuratore Generale in •ersona del Dott.
LA”-che ha concluso per :‘ ,G.,• . I•

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 02/07/2013

Ritenuto in fatto.
1.L’ll aprile 2011 il Tribunale di Marsala – sezione distaccata di Mazzara del

Vallo – dichiarava Francesco Stabile colpevole del reato previsto dall’art. 9, comma
2, 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche in relazione alle condotte poste in
essere in data 11 gennaio 2006 e 13 aprile 2005, limitatamente, per quest’ultima,
all’intrattenimento con Salvatore Tumbiolo, e, ritenuta la continuazione, lo

fatto non sussiste, in relazione alle condotte del 3 giugno 2006 e del 13 aprile 2005.
2.11 28 settembre 2012 la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della
decisione di primo grado, esclusa la ritenuta continuazione, rideterminava la pena in
un anno di reclusione. Confermava, nel resto, la decisione di primo grado.
3.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, il quale formula le seguenti doglianze.
Lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale, osservando che,
nel caso di specie, manca la reiterazione, poiché gli episodi di frequentazione, sia
sotto l’aspetto temporale che con riferimento ai luoghi di svolgimento, devono
considerarsi occasionali e frutto di meri incontri in luoghi pubblici.
Denuncia, inoltre, carenza della motivazione in ordine al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
1.In relazione alla prima censura il Collegio osserva quanto segue.
Qualora, come nel caso in esame, al sorvegliato speciale di p.s. sia imposta la
prescrizione, mutuata dalla previsione dell’art. 5, comma terzo, I. n. 1423 del 1956,
di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne, ai fini della
sussistenza del reato è necessario il requisito della abitualità della condotta,
costituendo la reiterata frequentazione di pregiudicati sintomo univoco della
suddetta abitualità di tale comportamento.
Per “frequentazione reiterata” non deve, peraltro, intendersi una costante e
assidua relazione interpersonale, bensì una pluralità di incontri con soggetti
pregiudicati, anche diversi tra di loro, sintomatici di un’associazione abituale (Sez.
1, n. 47109 del 26 novembre 2009; Sez. I, n. 26785 del 17 giugno 2009).

1

condannava alla pena di un anno e tre mesi di reclusione. Lo assolveva, perché il

Di conseguenza ben possono integrare – come nel caso in esame – gli estremi del
delitto di cui all’art. 9 1. n. 1423 del 1956 due incontri con persone pregiudicate
realizzati nell’arco di nove mesi.
2.Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha
fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il complessivo

posta in essere dall’imputato sia in epoca antecedente che susseguente al reato, sulla
comprovata attitudine a rendersi inosservante alle regole della civile convivenza.
Per tutte queste ragioni s’impone il rigetto del ricorso cui consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma, il 2 luglio 2013.

trattamento sanzionatorio sulla qualità e natura del reato commesso, sulla condotta

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