Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35582 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35582 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALVAGGIO GIOACCHINO N. IL 06/07/1960
avverso la sentenza n. 1499/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 50972/13
Motivi della decisione
Salvaggio Gioacchino ricorre avverso la sentenza 22.10.2013
della Corte d’appello di Catania, che lo ha condannato per ricettazione,
lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’affermazione di responsabilità basata solo sul fatto che in precedente
occasione l’imputato aveva usato lo stesso falso nome.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e

La Corte territoriale ha congruamente motivato sulla condotta
posta in essere dall’imputato, che in precedente occasione aveva esibito
lo stesso documento falso al nome di Borsellino Salvatore, utilizzato
nella spendita dell’assegno oggetto del presente processo.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

svolge censure di merito.

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