Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35581 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35581 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PLATANIA SALVATORE N. IL 10/12/1981
avverso la sentenza n. 3796/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 50948/13
Motivi della decisione

rUf6 2

Platania Salvatore ricorre avverso la sentenza 1‘94.2013 della
Corte d’appello di Catania, che lo ha condannato per truffa continuata,
lamentando vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha congruamente motivato sulla condotta

si rendeva irreperibile dopo aver ricevuto la somma. Le attenuanti
generiche sono state negate anche in ragione dei precedenti penali.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

posta in essere dall’imputato, che simulava l’offerta in vendita di beni e

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