Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35581 del 02/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35581 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALIU LUKI N. IL 01/05/1982
avverso la sentenza n. 2/2012 GIUDICE DI PACE di BELLUNO, del
01/05/1982
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal
i
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
e:
“ck1QA-A
Udito il Procuratore GAnerale in persona del Dott.
che ha concluso per ;-( i):-, e JjALQ— .4): CAP-4Q–,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 02/07/2013

Ritenuto in fatto.
1.11 5 giugno 2012 il giudice di pace di Belluno dichiarava Aliu Luki

responsabile del reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, d. lgs. 25 luglio 1998 n.
286, introdotto dall’art. 1, comma 16, lett. a) della 1. 15 luglio 2009, n. 94, novellato
dalla 1. 2 agosto 2011 n. 129 per essersi reso inottemperante all’ordine di
allontanamento, emesso dal Questore di Belluno e notificato il 18 agosto 2011, e,

settemila euro di multa.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della
continuazione con la contravvenzione (art. 10 bis d. lgs. n. 286 del 1998 e
successive modifiche), oggetto della sentenza n. 116 del 2012 pronunziata il 5
giugno 2012, nonché mancanza della motivazione in ordine al giustificato motivo
allegato da Aliu Luhi (domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
politico).

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
1.In merito al secondo motivo di censure, avente carattere logicamente

preliminare rispetto all’altro, il Collegio osserva quanto segue.
La fattispecie incriminatrice disciplinata dall’art. 14, comma 5-ter, d. lgs. n. 286
del 1998 e successive modifiche condivide con la categoria dei reati omissivi il
requisito della “possibilità di agire”, requisito esplicitato dalla formula della
insussistenza di un <> per l’inottemperanza. La clausola
<> contribuisce, dunque, a delineare la tipicità del
delitto in esame, atteggiandosi ad elemento costitutivo della fattispecie.
Il carattere elastico della clausola (non modificata dalle novelle del 2004, del
2009 e neppure dal d.l. n. 89 del 2011, convertito dalla 1. n. 120 del 2011), che trova
la sua ragione di essere nell’impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le
situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l’inosservanza del precetto e, come
stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 5 del 2004), rispetta il principio di
tassatività e determinatezza, esclude la rilevanza penale delle ipotesi in cui il
precetto stesso appaia in concreto inesigibile.

riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di

La clausola in questione, se pure non può essere ritenuta evocativa delle sole
cause di giustificazione in senso tecnico – lettura che la renderebbe pleonastica,
posto che le scriminanti opererebbero comunque, in quanto istituti di carattere
generale – ha, tuttavia, riguardo, a situazioni ostative di particolare pregnanza, che
incidono sulla stessa possibilità soggettiva ed oggettiva, di adempiere
all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa (cfr.

2.La clausola in esame non può comportare un inversione dell’onere della
prova, fermo restando il potere-dovere del giudice di rilevare direttamente, quando
possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale.
L’onere di provare tutti gli elementi rilevanti (nella loro presenza, se positivi, e
nella loro assenza, se negativi) spetta al Pubblico ministero, pur gravando
sull’imputato un onere di allegazione dei motivi non conosciuti né conoscibili dal
giudicante. Tale onere di allegazione costituisce il punto di equilibrio tra l’esigenza
di non addossare al Magistrato requirente una probatio diabolica e la necessità di
evitare il rischio segnalato di un’inversione dell’onere della prova (cfr. Corte Cost.,
sent. n. 5 del 2004).
3.La valutazione giudiziale delle situazioni idonee a rendere l’ottemperanza al
provvedimento amministrativo <> ovvero <> (cfr. Corte Cost., sent. n. 5 del 2004) deve essere svolta, oltre che alla
luce dei parametri normativi delineati dall’art. 14, commi 5-bis, 5-ter,, 5-quater, così
come da ultimo modificati dal d.l. n. 89 del 2011, convertito dalla 1. n. 1230 del
2011, con specifico riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino
extracomunitario – condizione da apprezzare in tutti i profili (economico, familiare,
sanitario, etc.) – idonei a rendere inesigibile, anche soggettivamente, il
comportamento collaborativo richiesto dalla norma allo straniero.
4.La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in
precedenza enunciati, in quanto, all’esito di una serie di rinvii (dal 17 gennaio 2012
al 7 febbraio 2012; dal 7 febbraio 2012 al 3 aprile 2012, dal 3 aprile 2012 al 29
maggio 2012) chiesti dalla difesa per dimostrare la pendenza della domanda di asilo
politico, ha ritenuto indimostrata, in mancanza di qualsiasi idonea documentazione
e di ulteriori allegazioni, la sussistenza della clausola del giustificato motivo.
5.Parimenti infondato è il primo motivo di ricorso.

2

Corte Cost. sent. n. 5 del 2004).

Il ricorrente, con censure formulate in maniera assolutamente aspecifica, deduce
la mancanza della motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego del
riconoscimento della continuazione con altro reato (art. 10 bis d. lgs. n. 286 del
1998 e successive modifiche), omettendo di indicare gli elementi idonei a fondare la
domanda e persino l’intervenuta irrevocabilità o meno della decisione relativa alla
contravvenzione.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma, il 2 luglio 2013.

Per tutte queste ragioni s’impone il rigetto del ricorso cui consegue di diritto la

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