Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35580 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35580 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PELLICANE ANTONINO N. IL 26/10/1972
avverso la sentenza n. 928/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 50907/13
Motivi della decisione
Pellicane Antonino ricorre avverso la sentenza 3.4.2013 della
Corte d’appello di Catania, che lo ha condannato per ricettazione,
lamentando vizio di motivazione in relazione alla dedotta non
consapevolezza della provenienza illecita del contrassegno, al mero
richiamo alla sentenza di primo grado ed al diniego delle attenuanti
Il ricorso è inammissibile in quanto generico.
La Corte territoriale ha congruamente motivato sulla
consapevolezza in ragione del fatto che l’imputato non poteva aver
ricevuto il contrassegno dalla società assicuratrice e rilevando che non
emergevano ragioni per la concessione delle attenuanti generiche. Su
tali considerazioni il ricorso non argomenta.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.
generiche.