Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3558 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3558 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOTO MARIA TERESA N. IL 04/11/1964
SARRI CLAUDIO N. IL 25/09/1955
nei confronti di:
BALMA STEFANIA N. IL 20/05/1971
avverso la sentenza n. 5312/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
12/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.
>44e/sentite le conclusioni del PG Dott.
o

tti14
%–44

Uditi dif or Avv.;

CfM

Data Udienza: 04/12/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso appare meritevole di accoglimento, in quanto:
a) L’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, che le dichiarazioni in
questione non sarebbero state destinate alla diffusione, risulta, in effetti, del tutto
apodittica, non fornendosi, a sostegno della medesima, alcun supporto argomentativo
e non specificandosi, in particolare, in quale sede ed a quale titolo esse sarebbero
state rilasciate; omissione, questa, che si traduce in un difetto di motivazione su di un
punto essenziale della vicenda giacchè, ove si trattasse effettivamente di dichiarazioni
rese in occasione di una intervista o comunque a fronte di una richiesta di notizie da
parte di un giornalista (come sostenuto nel ricorso con il supporto del richiamo ad un
passo della memoria difensiva a suo tempo proposta dalla stessa imputata), sarebbe
difficilmente sostenibile che la dichiarante non potesse prevedere e quindi accettare la
più che probabile eventualità di una loro diffusione al pubblico;
b) del tutto priva di giuridico fondamento, allo stato attuale delle conoscenze di fatto
ricavabili dalla sentenza impugnata, appare la ritenuta configurabilità, in favore
dell’imputata, della scriminante del diritto di critica, atteso che, dal testuale tenore del
capo d’imputazione, non risulta affatto che l’imputata medesima avesse espresso
critiche o censure rispetto all’operato delle persone offese, essendosi essa limitata
soltanto ad attribuire loro (falsamente, secondo l’accusa) un comportamento
pacificamente qualificabile, se vero, come contrastante con norme di cui è
obbligatoria l’osservanza;
– che, pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento della sentenza impugnata
con rinvio, per nuovo esame, allo stesso ufficio di provenienza (tribunale4 di Milano,
sezione G.I.P) il quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza il giudice per le indagini preliminari del tribunale di
Milano dichiarò il non luogo a procedere, con la formula “il fatto non sussiste”, nei
confronti di BALMA Stefania, imputata di diffamazione a mezzo stampa in danno di
Noto Maria Teresa e Sarri Claudio per avere, secondo l’accusa, con dichiarazioni rese
al giornalista Zaccaria Santo, che poi le riportava in un articolo a sua firma pubblicato
sul settimanale “Il Canavese”, falsamente affermato che le suddette persone offese si
erano rese responsabili di lavori edilizi abusivi;
– che, a sostegno di tale decisione, il giudice osservò, nell’essenziale, che
l’imputata, nella sua qualità di consulente tecnico del soggetto che aveva denunciato i
presunti illeciti edilizi, si era limitata ad esprimere un parere professionale frutto di
un convincimento puramente tecnico, non destinato ad essere diffuso e comunque
riconducibile al legittimo esercizio del diritto di critica;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa delle
persone offese, costituitesi parti civili, denunciando violazione di legge e vizio di
motivazione sull’assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito,
le affermazioni in questione non si sarebbero potute ritenere non destinate alla
diffusione, essendo state rilasciate “nel contesto di dichiarazioni alla stampa”, e non
sarebbero comunque state inquadrabili nell’ambito del diritto di critica;

acquisiti o che in prosieguo venissero acquisiti, dovrà tuttavia aver cura, ove ritenga
di confermare la precedente decisione, di sostenerla con più adeguata e corretta
motivazione, alla luce delle suesposte ragioni del presente provvedimento;
P. Q. M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di
Milano.
Così decisi in o a, il 4 dicembre 2013.

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