Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35579 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35579 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JAOID ABDELKADER N. IL 22/05/1981
avverso la sentenza n. 339/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del
10/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ct aitA,j4 O,A49’649.-.)
che ha concluso per
Ov1414429~Its .U.A■442,
P•e4 CL-

-kcj:4,” ~t< c94k_ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. 11"34,4(- (14AL,Q_ -9,fre- Data Udienza: 20/06/2013 Ritenuto in fatto 1. Jaoid Abdelkader, cittadino extracomunitario, è stato condannato alla pena di giustizia - nel giudizio di primo grado ed in quello d'appello, svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Potenza - siccome ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter e quater d. Igs. 286/1998, accertato in San Nicola, il 24 aprile 2008. 2010, ha proposto tempestiva impugnazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo, con un primo motivo d'impugnazione, che il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato, atteso il contrasto della norma incriminatrice applicata, con la direttiva comunitaria n. 115 del 2008 in materia di rimpatri di cittadini di paesi terzi; con il secondo motivo, l'illegittimità della decisione impugnata per vizio di motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità), con riferimento al mancato accoglimento delle deduzioni difensive relative all'illegittimità del provvedimento di espulsione e del conseguente ordine di allontanamento. Considerato in diritto 1. L'impugnazione è fondata e merita accoglimento. Come dedotto dal ricorrente, il 25 dicembre 2010, hanno acquisito efficacia diretta nell'ordinamento giuridico interno gli articoli 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, ed è sopravvenuto, inoltre, l'arresto della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione I, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la «normativa di uno Stato membro [..] che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo»; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta «disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115», tenendo anche «debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri». Orbene, come questa Corte di legittimità ha già da tempo precisato, l'efficacia diretta nell'ordinamento interno della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri) impone la disapplicazione 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale potentina, emessa il 10 giugno dell'art. 14, comma 5-ter, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con il conseguente annullamento senza rinvio, per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, della sentenza di condanna (Sez. 1, n. 22105 del 28/04/2011 - dep. 01/06/2011, Tourghi, Rv. 249732; Sez. 1, n. 18586 del 29/04/2011 - dep. 11/05/2011, Sterian e altro, Rv. 250233). P.Q.M. legge come reato. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla

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