Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35578 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35578 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABOUSSAAD ABDELLATIF N. IL 01/01/1976
avverso la sentenza n. 871/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 47429/13
Motivi della decisione
Aboussaad Abdellatif ricorre avverso la sentenza 15.7.2013 della
Corte d’appello di Milano, che lo ha condannato per rapina aggravata ed
altro, lamentando vizio di motivazione in relazione al mero richiamo alla
sentenza di primo grado.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e
generico.

sentenza di primo grado, a fronte della genericità delle censure mosse
con i motivi di appello.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

La Corte territoriale ha congruamente motivato richiamando la

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