Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35578 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35578 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL ABOULI MOUSINE N. IL 01/01/1982
JAOUHARI MOHAMED N. IL 01/07/1987
avverso la sentenza n. 248/2010 TRIB.SEZ.DIST. di ALBENGA, del
16/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e/42QAA 2*, tte~i42,.
che ha concluso per -L 6I v1144412.1,04«,«To ,kfizePya.. 1-tt-t4; Ite-togeej~kfrtpi reACAAR, – ‘cS2 4-#2)5f= ti.04
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 20/06/2013

Ritenuto in fatto

I. Con sentenza del 16 dicembre 2010, il Tribunale di Savona – sezione distaccata di Albenga, deliberando su richiesta delle parti ai sensi

bouli Mousine la pena indicata in atti, con riferimento al delitto di cui
all’art. 14, comma 5 quater d. 1gs. n. 286 del 1998, contestato come
accertato in Albenga, 1’8 aprile 2010.

2. Avverso detta sentenza, hanno interposto ricorso i condannati, per

il tramite del loro comune difensore, chiedendone l’annullamento: per
vizio di motivazione, essendosi il giudicante limitato a recepire
l’accordo raggiunto dalle parti, senza verificare la possibilità di un
loro proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto il
fatto ad essi contestato non costituisce reato.

Considerato in diritto

I. La fattispecie di cui all’art. 14, comma 5- quater, d. 1gs. n. 286 del
1998, posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile
nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti
sostanzialmente assimilabili alla “abolítio criminis”: con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è
più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva – alla previsione dell’art.
673 cod. proc. pen. (cft. Sez. I, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011 ,

1

dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a Jaouhari Mohamed e El A-

n. 20130). Il decreto legge 23.6.2011, n. 89, convertito con modificazioni in I. 2.8.2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il
completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della diretti-

la fattispecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta

abolitio

criminis).

La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del
1998, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza
infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non
soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato.
Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CE). Il d.l. citato ha istituito, dunque, una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.
Da quanto sin qui affermato discende che la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.

va sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha quindi novato

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