Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35576 del 24/06/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35576 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: P.D.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
N.P.
avverso la sentenza n. 180/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. P.D.;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 46957/13
Motivi della decisione
N.P. ricorre avverso la sentenza 12.10.2012 della
Corte d’appello di Firenze, che lo ha condannato per rapina, violenza
privata e lesioni lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alla affermazione di responsabilità, anche in relazione al
rapporto di convivenza con la persona offesa, nonché alla mancata
concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile in quanto svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha congruamente motivato richiamando le
dichiarazioni della persona offesa riscontrate dai certificati medici. Ha
escluso che il danno fosse lieve ed ha ritenuto congrua la pena inflitta
dal G.U.P. La sospensione condizionale della pena non è indicata cone
richiesta nella sentenza di appello.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di C 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

alla misura della pena ed alla sospensione condizionale della pena.

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