Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35576 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35576 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOSITO GIUSEPPE N. IL 20/06/1979
avverso l’ordinanza n. 381/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
06/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 64 5,jui€,G_ 0-e.004,4245CQ_
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/06/2013

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
confermato quella emessa dal GUP del tribunale della sede 1’11 gennaio 2011,
che aveva ritenuto l’appellante Losito Giuseppe colpevole dei reati a lui
contestati (detenzione e porto illegali di una arma clandestina edki:V esplosioni

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pericolose) e lo aveva condannato, unificati i reati nel vincolo della continuazione
e concesse all’imputato le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla
contestata recidiva, alla pena complessiva di anni tre e mesi quattro di

2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

l’imputato per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento: a) per
vizio di motivazione (omessa pronuncia), relativamente alla conferma della
decisione del primo giudice di non escludere la contestata recidiva

ex art. 99

comma 5 cod. pen. e di non concedere le attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza rispetto alla predetta aggravante, tenuto conto che la condotta
dell’imputato non aveva creato alcun pericolo effettivo ed aveva avuto la durata
complessiva di poche ore; b) per erronea applicazione di legge e vizio di
motivazione (contraddittorietà ed illogicità), relativamente alla conferma della
incongrua determinazione della pena base (anni quattro di reclusione),
assolutamente eccessiva rispetto ai minimi edittali, tenuto anche conto delle
riconosciute attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse del Losito è inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo, va rilevato, infatti, che la rilevanza della
recidiva costituisce giudizio di merito non sindacabile in questa sede con
affermazioni generiche o di mera negativa (mancata creazione di un pericolo
effettivo), specie ove si consideri che non si contesta, nel presente giudizio, che
l’imputato, pregiudicato, risulta aver esploso tre colpi di pistola (sia pure in aria)
mentre percorreva a bordo della propria vettura, la SS n. 16.
Quanto poi al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti
generiche, va rimarcato che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente
univoca nel ritenere che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di
mero arbitrio o ragionamento illogico (così ex multis, Cass., sez. 3, sentenza n.

reclusione ed C 800,00 di multa.

26908 del 22/4/2004 – 16/6/2004, Rv. 229298, ric. Ronzoni) e che nello
specifico la corte territoriale risulta aver congruamente assolto il proprio obbligo
di motivazione, giustificando, conformemente al primo giudice, il giudizio di
equivalenza in relazione ai precedenti penali ed alle assurde giustificazioni
addotte (fortuito ritrovamento dell’arma; esplosione dei colpi, per curiosità).
1.2 II motivo concernente l’entità della pena irrogata è parimenti
inammissibile in quanto il giudizio sulla quantificazione della sanzione deve
ritenersi esaurientemente compiuto, avendo il giudice di merito considerato, al

relativamente all’uso dell’arma clandestina sulla pubblica via e senza alcuna
valida giustificazione, nonché la “tracotanza” dimostrata dal prevenuto nel
rendere la risibile giustificazione su tale uso, non essendo il giudice comunque
tenuto a considerare in maniera analitica i singoli elementi di cui all’art. 133 cod.
pen. esponendo per ciascuno di questi le rispettive ragioni che lo hanno indotto a
formulare il proprio conclusivo giudizio (Cass. sez. 2, 2 settembre 2000 n. 9387,
ud. 15 giugno 2000, rv. 216924).
L’impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell’art. 606 cod. proc.
pen., comma 3.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente, al pagamento delle spese processuali nonché, in
mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186
del 2000), al versamento alla cassa delle ammende congruamente determinabile
nella somma di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.

pari del primo giudice, la gravità oggettiva del fatto, la pericolosità della condotta

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