Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35575 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35575 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO ALFREDO N. IL 02/09/1966
avverso la sentenza n. 853/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 46913/13
Motivi della decisione
Pappalardo Alfredo ricorre avverso la sentenza 15.6.2013 della
Corte d’appello di Firenze, che lo ha condannato per possesso di
strumenti atti a sforzare serrature lamentando violazione di legge e vizio
di motivazione in relazione alla dedotta questione di legittimità
costituzionale dell’art. 707 cod. pen. ed alla mancata concessione della
sospensione condizionale della pena.

manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha congruamente motivato sia in relazione
alla questione di legittimità costituzionale (manifestamente infondata in
quanto già respinta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 370 del
1996) che alla sospensione condizionale della pena (negata alla luce dei
precedenti penali).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

Il ricorso è generico, ripetitivo dei motivi di appello e

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