Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35575 del 20/06/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35575 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
KALLOUT KHALID N. IL 29/01/1961
avverso la sentenza n. 167/2010 TRIBUNALE di CREMONA, del
13/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eican.a.„
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 20/06/2013
Ritenuto in fatto
Con sentenza deliberata il 13 gennaio 2011, il Tribunale di Cremona, ha
riconosciuto Khalid KALLOUT – cittadino extracomunitario irregolarmente
presente nel territorio dello Stato – responsabile del reato di cui al d. Igs. n. 286
del 1998, art. 6, comma 3 – per aver omesso di esibire alcun documento di
identificazione all’atto del controllo effettuato da personale della Polizia di Stato
in data 10 giugno 2008 – e lo ha condannato alla pena di giorni 10 di arresto e di
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia chiedendone l’annullamento per
erronea applicazione della legge penale.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio di dover accogliere il ricorso a ragione della sopravvenuta
esclusione del carattere delittuoso del fatto ascritto, denunciata in ricorso.
Al proposito deve il Collegio richiamare la decisione delle S.U. di questa
Corte n. 16453 del 2011 per la quale il reato di inottemperanza all’ordine di
esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso
di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato
è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare: tale
distinzione è imposta dalla modifica del d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6,
comma 3, contenuta nella legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett.
h), che ha comportato una “abolitio criminis”, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2,
della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione
irregolare. A tale statuizione, ormai univoca nella giurisprudenza di questa Corte
regolatrice (si veda ex multis, Cass. n. 47502 del 2011), dovendosi dare
certamente continuità, consegue l’annullamento senza rinvio della impugnata
sentenza, posto che il fatto contestato non è più previsto come reato.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
alla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Il Presidente
Euro 100,00 di ammenda.