Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35574 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35574 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARADISO PAOLO N. IL 30/10/1975
avverso la sentenza n. 1720/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 46907/13
Motivi della decisione
Paradiso Paolo ricorre avverso la sentenza 20.5.2013 della Corte
d’appello di Firenze, che lo ha condannato per violazione dell’obbligo di
soggiorno, lamentando vizio di motivazione, che non evidenzierebbe il
percorso argomentativo del giudice.
Il ricorso è generico e manifestamente infondato.

ragioni del rigetto dei motivi di appello.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

La Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alle

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