Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35573 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35573 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANASTASI ALESSIO N. IL 24/10/1978
BARBAGLI DANIELE N. IL 17/02/1969
avverso la sentenza n. 4728/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 46877/13
Motivi della decisione
Anastasi Alessio e Barbagli Daniele ricorrono avverso la sentenza
20.4.2012 della Corte d’appello di Firenze, che li ha condannati per
rapina aggravata lamentando violazione di legge e vizio di motivazione,
il primo in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche ed all determinazione della pena, il secondo in relazione alla
mancata valutazione dell’impedimento essendo stato il giorno del

di riscontri alle dichiarazioni del coimputato.
I ricorsi sono generici e manifestamente infondati.
Quanto al ricorso di Anastasi la Corte territoriale ha
congruamente motivato sia in relazione al giudizio di comparazione che
alla misura della pena alla luce della gravità del fatto e della personalità
dell’imputato.
Quanto al ricorso di Barbagli non è stato documentato che
l’imputato avesse chiesto di essere presente e che l’impedimento fosse
stato dedotto. La Corte d’appello ha poi motivato in modo non
manifestamente illogico sull’esitenza di riscontri.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti
devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e singolarmente della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

processo di appello impegnato in altra udienza ad Arezzo ed all’assenza

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