Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35572 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35572 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COPPOLINO ANDREA N. IL 05/06/1976
DEODATO SEBASTIANO N. IL 17/06/1980
avverso la sentenza n. 1757/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 46854/13
Motivi della decisione
Coppolino Andrea e Deodato Sebastiano ricorrono avverso la
sentenza 3.6.2013 della Corte d’appello di Milano, che li ha condannati
per tentata rapina aggravata lamentando violazione di legge e vizio di
motivazione, il primo in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche sulla recidiva, il secondo in relazione alla
determinazione della pena.

manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha congruamente motivato sia in relazione al
giudizio di comparazione che alla misura della pena alla luce della
gravità del fatto e della personalità degli imputati.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti
devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e singolarmente della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

I ricorsi sono generici, reiterativi dei motivi di appello e

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