Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35572 del 18/06/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35572 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAVALLO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MELIS GIANLUCA N. IL 05/07/1976
avverso la sentenza n. 326/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
03/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘Fio rii/4c° étaltoQ 1-9-c-47•vat”
che ha concluso per Vz‹.44,–rywyùst~ ceda, 14, cArnic ,,)
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 18/06/2013
Ritenuto in fatto
1. Melis Gianluca ricorre per cassazione, con l’assistenza del suo
difensore di fiducia, per l’annullamento della sentenza resa in data 10
dicembre 2012 dalla Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato
quella resa in prime cure dal Tribunale della sede, che lo aveva ritenuto
colpevole del reato previsto dell’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975 n.
110, a lui contestato «per avere, senza giustificato motivo, portato fuori
complessiva di cm 60 circa», fatto accertato in Domus De Maria, il 3
luglio 2008.
2. La difesa del Melis attraverso l’unico motivo di impugnazione ivi
prospettato, deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per
violazione di legge, sostanziale (art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975 n.
110) e processuale (art. 192 cod. proc. pen.), relativamente
all’esclusione dell’esistenza di un «giustificato motivo» del porto del
manganello, non avendo i giudici del merito adeguatamente valutato la
circostanza che il predetto strumento – ricompreso tra quelli in
dotazione all’imputato, militare di stanza a Teulada e da lui custodito
all’interno della propria auto, in occasione del suo ritorno in caserma da
Cagliari – veniva portato con sé dall’imputato, nella cintola del pantalone,
allorquando lo stesso era stato controllato dalle forze dell’ordine nei
pressi del bar Cossu, solo perché, in precedenza, l’imputato aveva subito
nel locale un’aggressione, ad opera di Cossu Giancarlo, come dallo
stesso riconosciuto in dibattimento, e che al militare non si offrivano
altre condotte alternative, compresa la fuga, trovandosi in una situazione
di agitazione e confusione, in una località sconosciuta.
Considerato in diritto
1. L’impugnazione proposta nell’interesse del Melis, è basata su
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità o
comunque
manifestamente infondati e ne va pertanto dichiarata l’inammissibilità.
1.1 In vero le doglianze del ricorrente relativamente all’esclusione di
un giustificato motivo per il porto del manganello, ripropongono una
questione già esaminata e decisa dalla Corte territoriale e si sviluppano
tutte lungo una direttrice di completa rivisitazione delle risultanze
probatorie, delle quali è delineata una valutazione alternativa rispetto a
della propria abitazione un manganello estensibile della lunghezza
quella operata dalla Corte. Siffatta proposta rilettura delle emergenze
fattuati