Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35571 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35571 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSCA BRUNO ADELIO N. IL 26/02/1945
avverso la sentenza n. 252/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERCAMILLO
DAVIGO;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 46853/13
Motivi della decisione
Mosca Bruno ricorre avverso la sentenza 4.7.2013 della Corte
d’appello di Milano, che lo ha condannato per rapina aggravata e porto
di strumento atto ad offendere lamentando violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla determinazione dell’aumento di pena per
continuazione.
Il ricorso è generico e manifestamente infondato.

alla pena base che all’aumento per continuazione (ridotto in appello) alla
luce della gravità del fatto e della personalità dell’imputato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende
della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Roma, 24.6.2014.

La Corte territoriale ha congruamente motivato sia in relazione

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