Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35567 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35567 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLO SILVANA N. IL 28/08/1975
avverso la sentenza n. 1893/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

%

R.G. 40910/2013

Considerato che:
Spinello Silvana ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano del 27/2/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Milano del
10/10/2007, con la quale era stata condannata alla pena di anni uno e mesi
dieci di reclusione ed C 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. a) 110, 648 bis
cod. pen. b) 61 n. 2, 81, 490 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi

motivazione e l’erronea applicazione della legge con riguardo all’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 648 bis cod. pen.
nonché al trattamento sanzionatorio ed all’estinzione del reato di cui al capo b)
per prescrizione.
Nel ricorso, quanto al primo motivo, viene prospettata una valutazione
delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella
sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si
ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito
preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da
vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non
emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece,
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla
responsabilità dell’imputata in ordine al fatto ascrittole ed alla qualificazione
giuridica dello stesso; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze
probatorie in base alle quali era emersa la sussistenza a carico della ricorrente
dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di riciclaggio. Tutto ciò
preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n.
12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074).
Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha ritenuto
adeguata la pena inflitta dal primo giudice, considerandola bene perequata
rispetto al reale disvalore del fatto ed alla personalità dell’imputata quale
risultante dai numerosi e gravi precedenti penali già riportati.
Quanto al terzo motivo, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, che non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità
di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla
sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266;
sez. 4 n. 18641 del 20/1/2004, Rv. 228349).

be,

dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; deduce l’illogicità della

Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 giugno 2014

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

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