Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35567 del 18/06/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35567 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANGIORGIO COSIMO N. IL 27/10/1978
avverso la sentenza n. 1392/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 18/06/2013
N.28604/12-RUOLO N. 2 P.U. (2264)
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 28 novembre 2011 la Corte d’appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, ha confermato la pena di mesi 8 di reclusione inflitta dal
Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, a SANGIORGIO Cosimo con
sentenza del 15 febbraio 2007 per il reato di cui all’art. 9 secondo comma legge
n.1423 del 1956, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della
prescrizioni, essendo stato rinvenuto privo della carta precettiva.
2.Avverso detta sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, propone ricorso per cassazione SANGIORGIO Cosimo per il tramite del
suo difensore, che ha dedotto inosservanza della legge penale e motivazione
carente, in quanto la “carta di permanenza”, consegnatagli al momento in cui gli
era stata applicata la misura di prevenzione, era da ritenere documento inteso in
senso formale ed amministrativo, che non svolgeva alcuna funzione identificativa
e non poteva sostituire le prescrizioni contenute nel decreto applicativo, note sia
al proposto, sia alle autorità di p.s. tenute ad effettuare il suo controllo; inoltre
mancava nella specie l’elemento psicologico del reato ascrittogli, trattandosi di
delitto che non poteva essere punito a titolo di mera colpa, essendo richiesto il
dolo generico o specifico.
La sentenza impugnata aveva poi omesso di motivare la quantificazione della
pena inflittagli, non avendo fatto riferimento a fatti specifici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da SANGIORGIO Cosimo è infondato.
2.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha
correttamente motivato in ordine alla sussistenza, a carico del ricorrente, del
reato di cui all’art. 9 secondo comma della legge n.1423 del 1956, per essere
stato egli sorpreso, nel corso di un controllo effettuato dalla polizia, privo della
c.d. “carta di permanenza”, prevista dall’art. 5 ultimo comma legge 1423/1956.
3.La Corte territoriale ha fatto invero corretta applicazione della più recente
giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la carta precettiva, di
cui sopra, consegnata al ricorrente all’atto della sua sottoposizione alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., dev’essere esibita ad ogni
richiesta da parte della p.g., affinché quest’ultima possa verificare il rispetto, da
i
sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, non ne rispettava le
parte del sorvegliato, delle prescrizioni alle quali il medesimo è tenuto; pertanto
la violazione di tale obbligo, fra l’altro espressamente indicato fra le prescrizioni
in concreto imposte al ricorrente e preordinato a garantire la sicurezza pubblica,
integra certamente il reato ascrittogli, pur se il prevenuto fosse stato
personalmente conosciuto dagli agenti operanti (cfr., in termini, Cass. 1^,
12.2.08 n. 8771, rv. 239236; Cass. 1^, 17.1.06 n. 5640, rv. 233691).
4.E’ poi inammissibile siccome del tutto generica la doglianza relativa alla
base di quali concreti elementi avesse potuto nella specie ipotizzarsi una sua
dimenticanza solo colposa della carta precettiva in esame.
5.Va infine rilevato che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in
ordine alla quantificazione della pena inflittagli, avendo rilevato come il primo
giudice avesse attentamente valutato la sua posizione, avendogli concesso le
attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva ed avendo altresì fatto
riferimento ai caratteri del reato ascrittogli ed alla sua negativa personalità,
trattandosi di soggetto gravato di numerosi precedenti penali.
6.11 reato contestato al ricorrente non può infine ritenersi prescritto alla data
odierna, tenuto conto delle sospensioni dei termini prescrizionali disposte dai
giudici di merito.
7.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente,
ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
r)
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 giugno 2013.
ONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
aele CapAzzi
Paolo Bardovagni
mancanza di dolo nel suo comportamento, non avendo il ricorrente indicato sulla