Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35565 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35565 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BURGIO GIOVANNI N. IL 16/10/1978
avverso la sentenza n. 1492/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E ,Cu_cuu.L. ScaRt iqc-c
che ha concluso per L I

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Data Udienza: 04/06/2013

N.50143/12-RUOLO N.12 P.U. (2239)

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 5 ottobre 2012 la Corte d’appello di Catania ha confermato la
pena di giustizia inflitta a BURGIO Giovanni dal Tribunale di Ragusa, sezione
distaccata di Vittoria, con sentenza del 19 febbraio 2010 per il reato di cui all’art.
3 bis comma 4 della legge n. 575 del 1965, così come modificato dall’art. 15
della legge n. 646 del 1982 (non aver versato, nel termine prefissatogli, la

impostegli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., a lui
inflitta con decreto del Tribunale di Ragusa).

2.Avverso detta sentenza propone personalmente ricorso per cassazione BURGIO
Giovanni, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,
per non avere la sentenza impugnata rilevato che il reato ascrittogli era estinto
per intervenuta prescrizione verificatasi prima della celebrazione del processo di
appello.
Ha altresì lamentato carenza di motivazione, per non avere confutato le
specifiche doglianze da lui formulate con l’atto di appello, riferite in particolare
all’impossibilità da parte sua di effettuare il versamento della somma dovuta a
titolo di cauzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da BURGIO Giovanni è fondato.

2.Va invero rilevato che il reato contestatogli è di natura contravvenzionale ed è
stato accertato essere stato da lui commesso in data 6 dicembre 2006.
E’ da ritenere pertanto che, per detto reato, è ormai trascorso il termine
prescrizionale, fissato in anni 4 per le contravvenzioni dall’ad 157 primo comma,
nella versione introdotta con legge 5.12.2005 n.251.
Detto termine, ai sensi degli artt. 160 comma 3 e 161 comma 2 cod. pen., nella
versione introdotta dalla citata legge 251/2005, non può essere prolungato, nel
massimo, oltre un quarto e quindi oltre 5 anni; ed applicando detti termini al
reato indicato in rubrica, è dato rilevare che esso era da ritenere prescritto ancor
prima del 5 ottobre 2012, data in cui è stata emessa la sentenza della Corte di
Appello di Catania, impugnata nella presente sede (cfr., in termini, Cass. 2^,
6.9.10 n. 32689).

1

somma di € 1.549,37 a titolo di cauzione per l’adempimento delle prescrizioni

3.Ai sensi dell’art. 620 primo comma lettera a) cod. proc. pen., la sentenza
impugnata va pertanto annullata senza rinvio, essendo il reato ascritto al
ricorrente estinto per intervenuta prescrizione.

P.O.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 4 giugno 2013.

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