Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35564 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35564 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FUOCO GIULIANO N. IL 04/05/1963
avverso la sentenza n. 1979/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 40855/2013

Considerato che:
Fuoco Giuliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del
10/7/2013, confermativa della sentenza del tribunale di Vercelli del 22/10/2012,
con la quale è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 250,00
di multa per i reati di cui agli artt. a) 640 cod. pen. b) 648 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.

emessa nei confronti del ricorrente sentenza di proscioglimento.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che
«La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art.
581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto
medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 giugno 2014

2

Il C*gliere estensore

Il esidente

pen.; deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per non essere stata

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