Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35564 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35564 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERLINGERI ANTONIO N. IL 31/01/1980
avverso la sentenza n. 1814/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 10/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E ct)..Levul., scpeplà A
fi-CC( ONLE
che ha concluso per
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Ud)9S,/pyr’yryt”iv~<1/ 1.141Vdden‘or <-2-f_za_ Data Udienza: 04/06/2013 N.32913/12-RUOLO N.6 P.U. (2238) RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 10 maggio 2012 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la pena di giustizia inflitta a BERLINGERI Antonio dal Tribunale in sede con sentenza del 26 maggio 2011 per il reato di cui all'art. 3 bis comma 4 della legge n. 575 del 1965, così come modificato dall'art. 15 della legge n. 646 del 1982 (non aver versato, nel termine prefissatogli, la somma di C 1.000,00 a prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., a lui inflitta con decreto del Tribunale di Catanzaro). 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione BERLINGERI Antonio per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per non avere la sentenza impugnata rilevato che il reato ascrittogli era estinto per intervenuta prescrizione verificatasi prima della celebrazione del processo di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto da BERLINGERI Antonio è fondato. 2.Va invero rilevato che il reato a lui contestato (art. 3 bis comma 4 legge n. 575 del 1965, così come modificato dall'art. 15 della legge n. 646 del 1982: omesso versamento, nel termine prefissatogli, della somma di C 1.000,00 a titolo di cauzione per l'adempimento delle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., inflittagli dal Tribunale di Catanzaro), è di natura contravvenzionale ed è stato accertato essere stato da lui commesso in data 2 ottobre 2006. E'da ritenere pertanto che, per detto reato, è ormai trascorso il termine prescrizionale, fissato in anni 4 per i reati per i quali è prevista la pena dell'arresto dall'alt 157 primo comma, nella versione modificata con legge 5.12.2005 n.251. Detto termine, ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. pen., non può essere prolungato, nel massimo, oltre un quarto e quindi oltre i 5 anni; ed applicando detti termini al reato indicato in rubrica, è dato rilevare che esso era da ritenere prescritto ancor prima del 10 maggio 2012, data in cui è stata emessa la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, impugnata nella presente sede (cfr., in termini, Cass. 2", 6.9.10 n. 32689). 1 titolo di cauzione per l'adempimento delle prescrizioni impostegli con la misura di 3.Ai sensi dell'art. 620 primo comma lettera a) cod. proc. pen., la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta prescrizione. P.O.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 giugno 2013.

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