Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35563 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35563 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO FRANCESCO N. IL 25/08/1976
PIRCHIO FRANCESCO N. IL 03/07/1978
avverso la sentenza n. 1829/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
23/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 40843/2013

Considerato che:
Russo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del
23/11/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Bari sez. dist. di Monopoli del
16/3/2007, con la quale veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui
agli artt. a) 110 635 commi 1 e 2 n. 3 cod. pen. b) 56, 610 cod. pen., chiedendone

rispetto all’entità dei fatti.
Pirchio Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del
23/11/2012, confermativa della sentenza del Tribunale di Bari sez. dist. di Monopoli del
16/3/2007, con la quale veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui
agli artt. a) 110 635 commi 1 e 2 n. 3 cod. pen. b) 56, 610 cod. pen., chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, e); deduce l’illogicità della motivazione in
ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine ai fatti ascrittigli.
Entrambi i ricorsi risultano privi della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p., mancando in essi ogni correlazione tra le articolate ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle impugnazioni; al
riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Segnatamente quanto alla doglianza del Russo, nella determinazione della pena si è tenuto
conto della specie, dei mezzi, dell’oggetto, del tempo, del luogo e delle modalità dell’azione; e
quanto al ricorso del Pirchio si è dato atto che ciascuno degli imputati, fra i quali anche il
ricorrente, hanno posto in essere la condotta contestata offrendo un contributo materiale e
morale di cosciente e volontaria partecipazione.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
l’inammissibilità di entrambe le impugnazioni proposte; ne consegue, per il disposto dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00 per ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, e); deduce che la pena è sproporzionata

Roma, 24 giugno 2014

‘gliere estensore

Il C

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