Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35563 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35563 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAVERINO MARIO N. IL 07/12/1972
avverso la sentenza n. 786/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
06/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ed.L.L.,,L, _Scpt-PDA Cc
che ha concluso per Q

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Data Udienza: 04/06/2013

I

N. 30473/12-RUOLO N. 2 P.U. (2237)

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 6 giugno 2012 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la
pena di giustizia inflitta a SAVERINO Mario dal Tribunale in sede con sentenza
del 30 settembre 2011 per il reato di cui all’art. 3 bis comma 4 della legge n. 575
del 1965, così come modificato dall’art. 15 della legge n. 646 del 1982 (non aver
versato, nel termine prefissatogli, la somma di C 200,00 a titolo di cauzione per

sorveglianza speciale di p.s., a lui inflitta con decreto del 21 novembre 2007).

2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione SAVERINO Mario per il
tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione
della legge penale, per avere la sentenza impugnata omesso di prendere in
considerazione le sue disagiate condizioni economiche, anche tenuto conto del
fatto che era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello
Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da SAVERINO Mario è inammissibile siccome
manifestamente infondato.

2.Si premette che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, le
questioni concernenti l’eventuale impossibilità di adempiere al versamento della
cauzione possono essere fatte valere non solo nell’ambito del procedimento di
prevenzione, sotto forma di richiesta di revoca della misura ex art. 3 bis comma
8 della legge n. 575 del 1965, ma anche nel giudizio penale instaurato a carico
del soggetto per il reato costituito dall’inosservanza di detto obbligo (cfr. Cass.
Sez. 1 n. 34019 del 22/9/2006, Ursino, Rv. 234861).

3.Conformennente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, era onere del
ricorrente provare, almeno con richiesta delle opportune indagini, la sussistenza
di una sua assoluta impossibilità di provvedere al versamento della somma
impostagli, dovuta ad indisponibilità di mezzi economici non preordinata, né
colposamente preordinata, anche tenuto conto della modestia dell’importo della
cauzione disposta nei suoi confronti (C 200,00).

1

l’adempimento delle prescrizioni impostegli con la misura di prevenzione della

4.Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, con
condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

IL

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NSIGLIERE
ESTENSORE

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aff e e Capozzi
L

IL PRESIDENTE
Paolo Bardovagni

Così deciso il 4 giugno 2013.

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