Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35561 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35561 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAIDICH GIMMI N. IL 02/01/1994
avverso la sentenza n. 3487/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 40798/2013
Considerato che:
Braidich Gimmi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma
del 4/7/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma del
10/12/2012, con la quale è stato condannato alla pena di anni due mesi quattro
di reclusione ed C 500,00 di multa per i reati di cui agli artt. A) 110, 628 commi
1 e 3 n. 1 cod. pen. b) 110, 337, 61 n. 2 cod. pen c) 110, 582, 585 cod. pen.,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.

concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle
aggravanti contestate.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena sopra riportata, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore
del fatto, rilevando di non potere concedere le attenuanti generiche con giudizio
di prevalenza sulle contestate aggravanti alla luce del precedente penale già
riportato dall’imputato e delle modalità dei fatti.
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del
31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074 ). Uniformandosi a tale costante orientamento che il Collegio condivide,
va dichiarata inammissibile l’impugnazione
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 giugno 2014

pen.; deduce la mancanza della motivazione in relazione alla mancata

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