Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35555 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35555 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATTIOZZI MAURIZIO N. IL 12/10/1971
VITTOZZI ILENIA N. IL 25/06/1975
avverso la sentenza n. 7582/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 40707/2013
Considerato che:
Mattiozzi Maurizio e Vittozzi ilenia ricorrono avverso la sentenza della
Corte di Appello di Roma del 21/12/2011, confermativa della sentenza del
giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma del 15/1/2008 con la
quale sono stati condannati alla pena di anni due di reclusione ed C 600,00 di
multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 2 e 3 cod. pen.,
pen.; deduce la violazione di legge in ordine alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti, con valutazione di fatto, incensurabile in
Cassazione, è stata esclusa la ricorrenza del danno patrimoniale di speciale
tenuità, facendosi riferimento all’assenza di qualsiasi prova in ordine all’asserito
valore modestissimo della merce sottratta; ed inoltre, in linea con la costante
giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, si è ritenuto di dovere
escludere la circostanza attenuante in argomento in considerazione della natura
plurioffensiva del delitto di rapina, che lede, non solo il patrimonio, ma anche la
libertà e l’integrità fisica e morale della persona oggetto di violenza e minaccia;
in tal senso deve ritenersi che, oltre al danno patrimoniale, deve valutarsi anche
il pregiudizio patito dalle persone offese (sez. 2 n. 19308 del 20/1/2010, Rv.
247363).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, 24 giugno 2014
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.