Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35555 del 24/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35555 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATTIOZZI MAURIZIO N. IL 12/10/1971
VITTOZZI ILENIA N. IL 25/06/1975
avverso la sentenza n. 7582/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 40707/2013

Considerato che:
Mattiozzi Maurizio e Vittozzi ilenia ricorrono avverso la sentenza della
Corte di Appello di Roma del 21/12/2011, confermativa della sentenza del
giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma del 15/1/2008 con la
quale sono stati condannati alla pena di anni due di reclusione ed C 600,00 di
multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi 2 e 3 cod. pen.,

pen.; deduce la violazione di legge in ordine alla mancata concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente
infondato il motivo proposto. Difatti, con valutazione di fatto, incensurabile in
Cassazione, è stata esclusa la ricorrenza del danno patrimoniale di speciale
tenuità, facendosi riferimento all’assenza di qualsiasi prova in ordine all’asserito
valore modestissimo della merce sottratta; ed inoltre, in linea con la costante
giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, si è ritenuto di dovere
escludere la circostanza attenuante in argomento in considerazione della natura
plurioffensiva del delitto di rapina, che lede, non solo il patrimonio, ma anche la
libertà e l’integrità fisica e morale della persona oggetto di violenza e minaccia;
in tal senso deve ritenersi che, oltre al danno patrimoniale, deve valutarsi anche
il pregiudizio patito dalle persone offese (sez. 2 n. 19308 del 20/1/2010, Rv.
247363).
Uniformandosi a tali orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in C 1000,00 per ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 giugno 2014

chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA