Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35553 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35553 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARIE’ RENATO N. IL 10/11/1973
avverso la sentenza n. 5892/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 40690/2013
Considerato che:
Ariè Renato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma
del 31/10/2012 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del
1/10/2008, previa dichiarazione di non doversi procedere per il reato di cuio
all’art. 494 cod. pen. perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena per il
residuo reato di ricettazione in anni due di reclusione ed C 400,00 di multa;
deduce la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione dell’

dell’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. cod. pen..
Risultano manifestamente infondati entrambi i motivi di gravame
proposti: segnatamente vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati
non specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità,
conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez.4
n.5191 del 29/3/2000, Rv.216473; Sez. 2 n. 19951 del 15/5/2008, Rv.
240109).
Con riferimento al primo motivo, le motivazioni svolte dal giudice
d’appello non risultano, poi, viziate da illogicità manifesta e forniscono esaustiva
motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui al secondo comma
dell’art.648 cod. pen., facendosi correttamente riferimento ad una valutazione
complessiva del fatto reato effettuata attraverso un contestuale apprezzamento
di tutti quegli elementi che rientrano nella fattispecie delittuosa, quali il valore
portato dall’assegno e la personalità dell’imputato già gravato da precedenti
penali specifici.
Quanto, poi, al secondo motivo, il giudice di appello, con valutazione di
fatto, incensurabile in Cassazione, ha esclusa la ricorrenza del danno
patrimoniale di speciale tenuità, rilevandosi che si trattava della ricettazione di
un assegno dell’importo di C 600,00.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen ed al mancato riconoscimento

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 24 giugno 2014

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