Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35553 del 16/05/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35553 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO FRANCESCA N. IL 02/04/1968 parte offesa nel
procedimento
c/
LEONETTI MARIA PIA AZZURRA N. IL 17/08/1988
avverso il decreto n. 921/2012 GIP TRIBUNALE di PAOLA, del
20/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 16/05/2013
FATTO E DIRITTO
Il difensore di D’Alessandro Francesca ,persona offesa nel procedimento a carico di Leonetti
Maria,in ordine al reato ex art. 483 c.p., ha presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione
emesso il 20.8.2012 dal Gip del tribunale di Paola, per i seguenti motivi :
1. illegittimità costituzionale dell’art. 409 co. 6 cpp, che limita il ricorso di legittimità ai casi di
nullità previsti dall’art. 127 co.5 cpp;
2. violazione di legge in riferimento all’art. 127 cpp : il giudice , avendo ritenuto una carenza
documentale in ordine al riconoscimento della qualità di persona offesa alla ricorrente, ha dichiarato
l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata dal PM, e ha
provveduto all’archiviazione, senza fissare udienza camerale e senza invitare la persona offesa ad
esporre le proprie ragioni, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.
La ricorrente espone gli argomenti in base ai quali è da riconoscerle la qualità di persona offesa
(plurioffensività del reato ex art. 483 c.p. e idoneità dell’atto ideologicamente falso di incidere nella
sfera giuridica di un soggetto privato ; dannosità dell’atto falso prodotto dalla Leonetti che , grazie
ad esso, ha vinto la gara di appalto a cui aveva partecipato la ricorrente) .
Il ricorso non merita accoglimento.
Va preliminarmente rilevata la non pertinenza della questione di legittimità costituzionale,
concernente la limitazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip, a seguito
di udienza camerale, in quanto , nel caso in esame, è stato emesso dal giudice, previa declaratoria
di inammissibilità dell’ opposizione, il motivato decreto di archiviazione ex art. 410 co. 2 c.p.p.
Va inoltre rilevato che , nell’archiviare “de plano” gli atti nonostante l’opposizione proposta dalla
denunciante- rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento “de plano” con il rito camerale-,
il giudice delle indagini preliminari ,seguendo il corretto orientamento giurisprudenziale
sull’obbligo di motivazione, ha dato indicazione specifica sia sulla infondatezza della notizia di
reato ,sia sulle cause della inammissibilità (irrilevanza sull’andamento della gara dell’inesatto dato
temporale contenuto nella domanda di partecipazione della Leonetti ; omessa indicazione
dell’incidenza concreta del dato errato sulla posizione in graduatoria raggiunta dalla denunciante).
Non è quindi rilevabile un difetto di motivazione che abbia prodotto una violazione del principio
contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto(sez. 5 ,n. 16505 del 21.4.06, rv
234453) .
Il ricorso va quindi rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 16.5.2013
Depositata in Cancell
Roma, lì …/.7..iso…2013.
fr