Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35552 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35552 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO GIORGIO N. IL 09/02/1964
avverso la sentenza n. 788/1995 GIP TRIBUNALE di ROSSANO, del
21/09/1995
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/05/2013

fr

FATTO E DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato : in calce alla sentenza ,emessa il 21.9.1995, sono annotati i
dati (Deposito in Cancelleria in data 25.9.1995. Trasmesso avviso deposito oggi 27.9.1995),
attestanti l’inammissibilità del ricorso ,perché proposto oltre il termine ex art. 585 cpp.
Va inoltre rilevato che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, in tema
di patteggiamento, una volta esclusa, con adeguato apparato argomentativo, la sussistenza di cause
di proscioglimento ex art 129 cpp, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e
recepite dal giudice,precludono alle parti stesse la proposizione, nella successiva impugnazione in
sede di legittimità, di censure o eccezioni attinenti alla regolarità della procedura e al merito delle
valutazioni sottese al prestato consenso, da considerare superate dall’accordo intervenuto tra le
parti.
Posto che , nel caso in esame, sussiste adeguata motivazione in riferimento all’esclusione dei
presupposti ex art. 129 cpp (dalla lettura della sentenza emerge come il giudice di merito abbia
compiutamente adempiuto all’obbligo motivazionale ,facendo riferimento alle prove dichiarative e
documentali in base alle quali è stata esclusa la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129
cpp ) e non è ravvisabile alcuna statuizione illegittima , l’ impugnazione è da considerare
inammissibile . Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di
1.500 alla Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 16.5.2013
Il consigli
Antonio B

ensore

Greco Giorgio ha presentato ricorso —integrato con memoria depositata il 26.4.2013- avverso la
sentenza 21.9.1995, emessa ex art. 444 cpp dal Gup del tribunale di Rossano, per i seguenti motivi :
1. .1a motivazione della sentenza non gli è stata comunicata,né gli è stato notificato l’avviso di
deposito della sentenza ;
2. : sussistono i presupposti per l’assoluzione ex art. 129 cpp , in quanto da nessun atto emerge
che egli fosse presente alla consumazione dei reati di sequestro di persona e di lesioni , né
emerge la loro riconducibilità al ricorrente.

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