Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35551 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35551 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIANO RAFFAELE N. IL 04/11/1951
avverso la sentenza n. 5981/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 40653/2013

Considerato che:
Miano Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 18/6/2012, che in
riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 16/6/2011, qualificato il fatto contestato
come violazione dell’art. 635 comma 2 cod. pen., rideterminava la pena in mesi otto di
reclusione, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e); deduce

giuridica de fatto operata dal giudice di appello.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez.

1 n. 5044 del 22/4/1997,

Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24 giugno 2014

la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla diversa qualificazione

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