Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3555 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3555 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIOUM GOUMBO N. IL 10/04/1977
NIASS KHADIM N. IL 04/04/1982
avverso la sentenza n. 954/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
12/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2013

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto al dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 12/3/2013, ha applicato a Dioum
Goumbo e Niass Khadim, su accordo delle parti, la pena di otto mesi di

625, n. 4 cod. pen. (l’aver commesso il fatto con destrezza) e 61, n. 5 cod. pen.
(l’aver approfittato di circostanze di tempo e di persone atte ad ostacolare la
difesa, perché commesso mentre la donna era addormentata su di un divano e
copriva col proprio corpo la borsa.)

2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell’interesse dell’imputato l’avv. Andrea
Guido, che si duole dell’erronea applicazione dell’art. 625, n. 4, cod. penale.
Deduce che la condizione in cui si trovava la donna (era dormiente), se giustifica
la condanna per minorata difesa, esclude la destrezza, che necessita della
sorveglianza della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La circostanza aggravante della destrezza si configura quando, pur senza
impiegare un’eccezionale abilità che impedisca al soggetto passivo di accorgersi
del furto, l’agente approfitti di una qualsiasi situazione oggettiva o soggettiva
favorevole idonea a consentirgli di eludere la normale vigilanza dell’uomo medio
(ex multis, Cass., sez. V, n. 16276 del 16/3/2010).
Nel caso di specie il furto è stato consumato mentre la derubata dormiva e
copriva col proprio corpo la borsa. Gli imputati, quindi, hanno approfittato di una
circostanza favorevole per consumare il furto ed hanno dato prova di notevole
abilità nel sottrarre il bene senza svegliare la vittima. Risulta integrato pertanto il
requisito richiesto dalla giurisprudenza per la configurazione dell’aggravante.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a
favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in C 1.000
ciascuno.

P.Q.M.

2

oA

reclusione per il furto della borsa di Bonfanti Elvira, aggravato ai sensi dell’art.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/11/2013

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