Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35548 del 24/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35548 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POPESCU MICHEA JONUT LUCIAN N. IL 17/01/1981
avverso la sentenza n. 3627/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 24/06/2014

R.G. 40610/2013

Considerato che:

Popescu Mechea Ionut Lucian ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano
del 21/11/2012 confermativa della sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale
di Milano del 16/4/2008 con la quale è stato condannato alla pena di anni uno mesi sei e giorni

del 1991, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b; deduce la
violazione dell’art. 163 cod. pen. per non essere stata concessa la sospensione condizionale

venti di reclusione ed € 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 12 d.l. n. 143

della pena. etut.a.A40 Sek…/M.42(.0

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo proposto risulta manifestamente infondato/cPUA,
Difatti con congrua ed adeguata motivazione la Corte territoriale ha escluso, che all’imputato
potesse essere concessa la sospensione condizionale della pena, in ragione delle circostanze
del fatto e dei precedenti di polizia risultanti a carico dell’imputato; si tratta delle stesse ragioni
già ampiamente discusse nei giudizi di merito e ritenute infondate dal giudice del gravame; i
motivi pertanto vanno considerati non specifici non solo per la loro indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1
lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità ( sez. 4 n. 5191 del 29/3/2000, Barone, Rv. 216473; sez. 2
n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109)
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1000,00.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 24/6/2014

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