Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35547 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35547 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRIETO NORAMBUENA GUILLERMO N. IL 07/07/1970
avverso la sentenza n. 3250/2005 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 40592/2013
Considerato che:
Prieto Norambuena Guillermo ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del
14/5/2012 confermativa della sentenza del Tribunale di Roma del 24/6/2004, con la quale è
stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 400,00 di multa per il
reato ascritto di cui agli artt. 110 648 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art.
determinazione della pena. Con nota pervenuta in cancelleria il 17/6/2014 chiede il rinvio
dell’udienza per nominare un avvocato cassazioni sta ed eccepisce l’estinzione del reato per
prescrizione.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’ad 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
Non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio avanzata e neppure il reato è estinto
per prescrizione, dovendo applicarsi la normativa previgente in base alla quale il termine
massimo per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. è di quindici anni.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24 giugno 2014
606, comma 1, lett. e); deduce la mancanza di motivazione in ordine ai criteri di