Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35546 del 24/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35546 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI PALMA FRANCESCO N. IL 30/11/1966
avverso la sentenza n. 3822/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 24/06/2014
R.G. 40541/2013
Considerato che:
Di Palma Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 11/7/2012,
che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza sez. dist. di Desio del 9/10/2007,
previa dichiarazione di non doversi procedere per il reato di cui al capo a), perché estinto per
prescrizione, rideterminava la pena per il reato di ricettazione di cui al capo b) in anni due di
lett. e); deduce la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata qualificazione
giuridica del fatto nell’ambito dell’art. 712 cod. pen.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’alt 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <